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Dal 16 marzo quasi stop ai ritardi dei pagamenti

Dal 16 marzo quasi stop ai ritardi dei pagamenti
Tra una settimana entra in vigore la direttiva europea sui ritardi dei pagamenti, la misura molto attesa dalle imprese, in particolare dalle PMI.

In seguito all'approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri dell'UE il 24 gennaio scorso, il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea e sarà effettivo dal 16 marzo.

Da questa data gli Stati del'Unione europea avranno a disposizione due anni di tempo per recepire la norma e trasformarla in legge nazionale. Il fatto ha particolare rilevanza soprattutto negli Stati in cui i ritardi dei pagamenti, soprattutto quelli della pubblica amministrazione, mettono a rischio i conti delle imprese fornitrici, che sono nella maggioranza dei casi di dimensioni medie e piccole.

L'Europa si fa portavoce delle istanze delle PMI. Secondo la direttiva, approvata nel quadro delle azioni previste dallo Small Business Act dell'UE, le pubbliche amministrazioni saranno obbligate a pagare le fatture entro 30 giorni, con poche eccezioni che portano il termine a 60 giorni, ad esempio per il settore sanitario. La mora prevista in caso di ritardato pagamento equivale all'interesse legale dell'8% e sarà applicata automaticamente sull'importo dovuto.

Anche i pagamenti tra imprese sono coperte dalla nuova direttiva: il termine fissato è di 60 giorni, fatti salvi eventuali accordi tra le parti, che comunque non possono essere vessatori nei confronti delle imprese più piccole. La Commissione europea ha stimato in circa 180 miliardi di euro la liquidità corrispondente ai ritardi dei pagamenti in Europa, dei quali circa un terzo riguarderebbero solo l'Italia, il Paese con il più alto numero d'imprese dell'Unione. Anche il Parlamento europeo, che aveva dato il suo assenso alla direttiva alla fine dell'anno scorso, ha espresso la sua soddisfazione.

9/3/2011 www.giornal.it

Non hai pagato il professionista - niente autorizzazione edilizia ;)

Questa è una iniziativa che DEVE essere sostenuta:
E' IMPORTANTE LA COMUNICAZIONE, FACCIAMO GIRARE IL MESSAGGIO
http://www.petizionionline.it/petizione/salva-la-libera-professione/96

Appena possibile la sottoporremo al consiglio e al CNG

TESTO
Per tutti i liberi professionisti, affinchè la libera professione riprenda la sua dignità e, sopratutto, siano rispettati i diritti di tutti coloro che con questa attività vivono onestamente.


Queste sono le proposte:

1) prima dello svolgimento di un incarico deve essere firmato tra le parti, un contratto o lettera d'incarico in cui siano specificate tutte le prestazioni richieste, i compensi totali e/o parziali, con scadenza specificata;
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2) a presentazione di ogni pratica (D.I.A., Super D.I.A., richiesta di concessione, perizia, consulenza, ecc.), agli uffici competenti (Comune, Municipio, Dipartimento, tribunale, ecc.), deve essere allegato il contratto o lettera d'incarico, stipulato tra professionista e committente;
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3) la pratica presentata deve essere corredata degli estremi del bonifico bancario a saldo della prestazione parziale o totale, secondo gli accordi stipulati. Tali estremi devono essere allegati alla pratica e ne fanno parte integrante;
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4) Il professionista deve dimostrare di essere possessore di partita IVA o comunque di non avere altro impiego incompatibile con la libera professione e/o con l'incarico affidato;
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5) al rilascio delle relazioni, e/o perizie, e/o consulenze, e/o elaborati progettuali, da depositare presso gli uffici competenti, deve essere allegata la dimostrazione di saldo del libero professionista, mediante attestazione di bonifico bancario, pena il mancato rilascio di: concessioni, agibilità, abitabilità, permessi, pareri, ecc.;
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6) qualora siano stati stabiliti pagamenti secondo scadenze e questi non vengano rispettati, il professionista ha la facoltà di bloccare il lavoro, e/o i lavori, e/o le progettazioni con semplice lettera raccomandata al committente a all'ufficio competente;
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7) il mancato rilascio di certificazioni e/o altro documento attestante la legittimità dell'opera o del lavoro commissionato, vincola quest'ultima ad ogni tipo di trasferimento;
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8) qualora il committente a qualsiasi punto dello svolgimento della pratica e/o dei lavori risulti sempre debitore, trascorsi 60 giorni il professionista ha la facoltà di emettere fattura con IVA e reddito differiti all'incasso, e può procedere all'ingiunzione di pagamento con eventuale verifica all'ordine professionale a spese e a cura del committente;
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9) ogni professionista che subentri ad altro, deve darne a quest'ultimo comunicazione con lettera raccomandata e dovrà legittimare la sua posizione presso gli uffici competenti, presentando lettera di manleva del precedente incaricato, pena la sospensione della pratica.