Il dilemma...
Si trattano come se il quantitativo fosse superiore: è ciò che viene ispirato e richiesto in Piemonte da molte "autorità competenti".
Non sono soggette al D.M. 161/2012, in quanto in risposta a un quesito posto dall’Ordine dei geologi dell’Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 “non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. ”
2. Ricomprendere i materiali nell’ambito della categoria dei sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, al ricorrere delle relative condizioni, anche se in assenza dello specifico decreto.
Alcune regioni hanno già emanato norme (transitorie) per i piccoli cantieri.



