Il dilemma...
Si trattano come se il quantitativo fosse superiore: è ciò che viene ispirato e richiesto in Piemonte da molte "autorità competenti".
Non sono soggette al D.M. 161/2012, in quanto in risposta a un quesito posto dall’Ordine dei geologi dell’Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 “non tratta l’argomento in quanto l’art. 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall’art. 2, comma 45-bis. D.lgs. n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. ”
2. Ricomprendere i materiali nell’ambito della categoria dei sottoprodotti di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, al ricorrere delle relative condizioni, anche se in assenza dello specifico decreto.
Alcune regioni hanno già emanato norme (transitorie) per i piccoli cantieri.
Il Friuli Venezia Giulia
Si tratta dell’art. 199 della legge del Friuli Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26. il Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio scorso ha deciso di impugnarlo dinanzi alla Corte Costituzionale.
Il Veneto
La Liguria
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